Perché i verbali di gara evitano accuratamente l'uso della parola "aggiudicato" o "aggiudicazione" nella procedura per l'individuazione del socio privato di Sannio Acque?
Sempre sulla costituzione di Sannio Acque, interviene Pompeo Nuzzolo (foto), già segretario generale negli Enti Locali.
"Gentile direttore - scrive - perché è fondamentale notare che i verbali di gara evitano accuratamente l'uso della parola "aggiudicato" o "aggiudicazione" nella procedura per l'individuazione del socio privato di Sannio Acque?
Il bando di gara prevedeva, come elemento essenziale dell'offerta a pena di esclusione immediata, l'asseverazione del Piano Economico Finanziario (Pef) da parte di un istituto bancario o da soggetti autorizzati.
Senza questo documento, il partecipante doveva essere espulso.
La Commissione di gara ha elencato i documenti presentati dall'operatore economico (il gruppo Acea), giudicando la documentazione amministrativa "conforme", ma tra le carte l'asseverazione del Pef non c'è.
Se la Commissione avesse formalizzato la parola "aggiudicazione", si sarebbe trovata di fronte a un problema ineludibile: Non poteva dichiarare aggiudicata una gara priva del suo documento di sostenibilità essenziale, richiesto sia dal bando che dalla Corte dei Conti.
Da quì l'uso di formule linguistiche ambigue per aggirare il vuoto.
Ma perché manca l'asseverazione del Pef?
Per capirlo, bisogna fare un viaggio nel tempo e nella contabilità.
In sede di pubblicazione del bando, fu chiesto e approvato il "cambio di natura" di 7,38 milioni di euro, ridefiniti come "posta economica di natura diversa rispetto agli investimenti strutturali" per trasformarli in un valore di subentro a favore del gestore uscente Gesesa.
Il punto di partenza di questo denaro è la delibera del Consiglio regionale numero 443/2019, che assegnava fondi pubblici a diversi Comuni.
Trattandosi di risorse pubbliche e non di investimenti propri del privato, esse non potrebbero per legge, essere inserite nel Pef per alzare la tariffa a carico degli utenti. Inoltre, per effetto della stessa delibera, queste somme saranno realmente disponibili solo dal 2028.
Il viaggio di Ulisse impallidisce di fronte a questa avventura procedurale.
Si usa un espediente contabile a bando aperto per trasformare fondi pubblici futuri (2028) in una posta finanziaria attuale a pronti (tempo zero) per liquidare un privato.
C'è poi un aspetto ancora più grave e poco valutato: La duplicazione d'imposta per il cittadino.
Le risorse europee concesse per contrastare l'arretratezza della depurazione e delle reti provengono dalle tasse dei contribuenti. Per questo motivo, la legge vieta che partecipino alla determinazione delle tariffe (non possono generare profitto per il gestore).
Attraverso lo stratagemma del "cambio di natura", questi fondi pubblici sono invece inseriti nella Tariffa Regulatory Asset Base (Rab), obbligando il cittadino-consumatore a versare una percentuale aggiuntiva che ha la natura di una vera e propria "tassa" occulta, poiché non è dovuta per il servizio idrico ma è inserita in bolletta senza titolo.
Ma una società per azioni non ha potere impositivo, non può imporre tasse.
Davanti a questa frammentazione della realtà e una legislazione piegata agli interessi del potere e delle risorse, l'unica speranza è che i consumatori e i Comuni liberi si attrezzino, pretendendo davanti ai soggetti autonomi o al giudici la dimostrazione analitica e le prove contestuali di tariffe motivate, smantellando un castello di carte che la stampa ed enti importanti, Corte dei Conti, hanno individuati gli errori a carico dei cittdini consumatori".