L'Ente Idrico Campano ha sottoscritto la convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato alla società Sannio Acque, includendo il territorio del Sannio, scrive Pompeo Nuzzolo, già segretario comunale

L'Ente Idrico Campano ha sottoscritto la convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato alla società Sannio Acque, includendo il territorio del Sannio, scrive Pompeo Nuzzolo, già segretario comunale

Alla Camera di Commercio risultano depositati lo Statuto e i patti parasociali, mai preventivamente sottoposti all'esame e all'approvazione del Consiglio comunale, che introducono vincoli patrimoniali e di governo radicalmente difformi. Non dovrebbero produrre alcun effetto non avendo rispettato la norma imperativa

Sempre sulla costituzione di Sannio Acque, interviene Pompeo Nuzzolo (foto), già segretario comunale.
"L'Ente Idrico Campano (Eic) - scrive - ha sottoscritto la convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato alla società Sannio Acque, includendo il territorio del Sannio.
Alla Camera di Commercio risultano depositati lo statuto e i patti parasociali, mai preventivamente sottoposti all'esame e all'approvazione del Consiglio comunale, che introducono vincoli patrimoniali e di governo radicalmente difformi.
La norma prevista, è di natura imperativa e, non essendo stati approvati i documenti dal Consiglio comunale, non dovrebbe avere alcun valore. Ma, accanto a questa anomalia, se ne trova un’altra.
Le delibere di Consiglio di questa natura, infatti, hanno un'ulteriore caratteristica.
Mancando l'approvazione del nuovo testo dello Statuto, manca anche il mandato a sottoscrivere gli atti notarili per l'iscrizione della nuova società alla Camera di Commercio di Benevento e, quindi, essendo una norma imperativa, non dovrebbe produrre alcun effetto, ovvero produrre addirittura la nullità dell'atto.
La convenzione è firmata, come si apprende dalla Stampa, fra Eic regionale e Sannio Acque.
Sempre la Stampa ci dice che la firma è del presidente dell’Eic del Sannio.
Tuttavia, la firma della convenzione d'affidamento del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Ente Idrico Campano (Eic) per il blocco ristretto dei 17 comuni ex-Gesesa rischia di infrangersi definitivamente davanti alla magistratura civile e contabile.
Dietro il tentativo politico di mettere i territori davanti al "fatto compiuto", emerge un vizio di nullità radicale e insanabile che colpisce direttamente lo statuto e i patti parasociali della neonata Sannio Acque.
L'obiettivo che esprime la convenzione risiede nelle clausole di governante, inserite nell'atto societario, le quali blindano le decisioni straordinarie e il controllo effettivo a favore del socio privato (Acea, titolare di una minoranza), aggirando il controllo pubblico maggioritario (55%). La giurisprudenza civile è salda nel sanzionare queste intese e pertanto conferma che ogni clausola o accordo interno tra soci che persegua finalità contrarie a norme imperative, dovrà confrontarsi con il Codice Civile e con le norme del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (Tusp).
La magistratura contabile ha il medesimo pensiero anche di maggior peso giuridico.
L'orientamento rigoroso della Corte dei Conti in materia di applicazione dell'Articolo 24 del Tusp (revisione straordinaria delle partecipazioni) stabilisce che il mantenimento, l'adeguamento o il transito di quote societarie da parte dei Comuni non ammettono zone grigie, espedienti elusivi o sanatorie tardive. In altri termini, i Comuni non possono “regolarizzare" a posteriori situazioni societarie nate al di fuori dei piani di razionalizzazione obbligatori e sprovviste del preventivo e legittimo mandato dei Consigli comunali.
Qualsiasi tentativo dell'Eic o dei sindaci di imporre nei Consigli comunali una "delibera di sanatoria o ratifica ex-post" si scontra, quindi, con il divieto assoluto di convalidare atti nulli, esponendo i consiglieri votanti alla contestazione diretta per danno erariale.
A proposito della convenzione sottoscritta dall'Ente Idrico Campano (Eic) di affidamento del Servizio Idrico Integrato alla società Sannio Acque, includendo il territorio del Sannio, sono da formulare altre osservazioni rispetto a quelle già formulate in un precedente intervento.
Una società, quale è la Sannio Acque, infatti, è un istituto giuridico diverso dalle “convenzioni”.
La convenzione tra pubblico e privato è uno strumento giuridico (un accordo o contratto) con cui una o più pubbliche amministrazioni (in questo caso 17 comuni) e uno o più soggetti privati regolano in modo consensuale interessi comuni, attività programmate o la realizzazione di opere e servizi.
La domanda da porsi però è la seguente: come si può utilizzare lo strumento della "convenzione" per regolare i rapporti tra i Comuni e una società di cui i Comuni stessi sono soci?
Nel diritto amministrativo e societario, la convenzione e il contratto di società mista sono due istituti radicalmente diversi, nati per scopi opposti.
Quando 17 Comuni costituiscono o entrano in una società mista (come Sannio Acque insieme ad Acea), l'istituto utilizzato è il diritto societario, per cui i Comuni non sono "terzi" rispetto alla società, ma ne sono i proprietari (soci al 55%), e i rapporti tra i Comuni e il privato si regolano dentro la società tramite lo Statuto e i Patti Parasociali. Inoltre, trattandosi di un servizio pubblico, i Comuni devono esercitare sulla società il cosiddetto "controllo analogo" o comunque un controllo stringente dettando le linee guida dall'interno delle assemblee societarie.
La convenzione è invece un contratto che si stipula tra due soggetti distinti e separati e serve a regolare un rapporto di scambio tra chi chiede un servizio (il pubblico) e chi lo esegue (il privato esterno), stabilendo tariffe, penali e controlli.
Se l'Eic firma una convenzione direttamente tra i Comuni (in quanto soci) e Sannio Acque, si verifica che i comuni si vestono di doppia personalità. Da un lato sono i "controllori" esterni che firmano la convenzione; dall'altro sono i "controllati" interni (proprietari della società che riceve l'affidamento).
L'Eic potrebbe usare la convenzione esterna anziché far decidere i Consigli comunali sui patti societari?
Perché nella convenzione esterna (gestita dall'Eic) si possono inserire clausole tariffarie e impegni economici che i Consigli comunali, se avessero votato lo Statuto, avrebbero respinto o che la Corte dei Conti avrebbe bloccato.
La giurisprudenza amministrativa chiarisce che la convenzione non può essere usata per "sanare" o scavalcare la mancanza di un legittimo mandato societario a monte.
Se i Comuni non hanno approvato validamente i patti parasociali e lo statuto in Consiglio (violando le norme imperative del Tusp), la convenzione esterna firmata dall'Eic è un contratto nullo per inesistenza dell'oggetto e carenza di legittimazione delle parti.
Le risorse pubbliche, di notevole entità, sarebbero affidate direttamente alla convenzione e i beni realizzati con le risorse pubbliche come andrebbero attribuite?
Se le opere realizzate in un Comune, non appartenente alla convenzione, come potrebbero essere gestiti i rapporti fra i Comuni non partecipanti alla convenzione?"