La scadenza della consiliatura comunale in corso non è del tutto prossima ma già da qualche esponente dell'informazione si accendono micce o si animano i fuochi della polemica
La scadenza della consiliatura comunale in corso non è del tutto prossima ma già da qualche esponente dell’informazione si accendono micce o si animano i fuochi della polemica nei confronti di politici che, a volte, da tali esponenti e loro malgrado sono indicati come futuri candidati a ricoprire la carica di sindaco della città.
Così, capita di imbattersi, sui social, in una sorta interrogazione trasversale di una giornalista ad un consigliere comunale di minoranza, da cui è scaturito un confronto a due voci nutrito, forse, da un eccesso di venatura polemica.
La polemica può indurre a prendere nell'immediato e istintivamente posizione a favore dell'uno o dell'altro dei contendenti del momento.
Chi scrive non ha personale conoscenza del "casus belli", né della giornalista che lo ha sollevato e rappresentato.
Di contro, ho personale conoscenza del consigliere comunale coinvolto, di cui ho sempre molto apprezzato soprattutto le doti personali morali, oltre che quelle professionali di giurista raffinato ed autorevole avvocato.
Nondimeno, a riguardare l'intera vicenda esclusivamente attraverso le lenti dello studioso di diritto costituzionale, la polemica in parola appare anche dotata di un nucleo virtuoso, nella misura in cui essa integra una dialettica degli opposti che, a ben vedere, costituisce l'ingrediente primo (diremmo, per fortuna...) delle dinamiche interne al confronto democratico.
Tale polemica può avere l'effetto-scossa di ridestare l'attenzione comune, nutrire il flusso del discorso razionale (per dirla con Jürgen Habermas...) e favorire perciò conoscenze e consapevolezze.
Osservando l'accaduto nasce l'auspicio generale di un incremento di tale vivacità democratica che incrementi il pluralismo della comunicazione pubblica e che possa, in fine, offrire al cittadino-elettore elementi utili ad orientarsi nel contesto del confronto politico complessivo, anche ai fini dell'esercizio del voto.
E' lecito augurarsi un confronto sereno nel vicendevole rispetto delle diverse posizioni, dal quale possano emergere anche i tratti del disegno politico complessivo che ogni futuro candidato-sindaco voglia realizzare per la città.
Tale auspicio, tuttavia, non conforma una regola giuridica di condotta per gli operatori della comunicazione: La previsione della libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21 Costituzione) vale a garantire essenzialmente il pluralismo della comunicazione politica senza incidere come tale sulla qualità dei contenuti comunicativi.
Né a tanto mira il nuovo regolamento comunitario relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (Reg. n. 2024/900, del 13 aprile 2024).
Al riguardo, può apparire non peregrino formulare qui qualche ulteriore precisazione di ordine costituzionale.
Come si è detto, il diritto all'informazione si sostanzia in una pretesa giuridica qualificata a poter liberamente accedere ad una pluralità di fonti di comunicazione.
In tale pretesa, è condensato il potere individuale di scelta tra tali pluralità a quali fonti realmente attingere l'informazione di cui ritiene di aver bisogno.
Ogni soggetto-organo dell'informazione (televisioni, giornali eccetera) infatti esprime, attraverso le modalità del comunicare, indirizzi e posizioni necessariamente parziali, connessi alla sensibilità e parzialità personale e politica del giornalista, quanto all'orientamento politico dell’editore.
Ciò non costituisce un'aberrazione, di cui qui si vuol denunciare l'esistenza... è la constatazione, in sé anche piuttosto banale, che l'informazione non è mai imparziale né aspira ad esserlo, né deve esserlo. In uno Stato costituzionale democratico è il pluralismo di voci differenti e contrastanti, a cui il singolo deve poter attingere, a rappresentare la condizione necessaria all'esistenza stessa di tale Stato.
Solo dal confronto tra le informazioni attinte alle diverse fonti può derivare quella conoscenza in grado di concorrere a favorire la formazione di una coscienza politica individuale (articoli 1 e 48 Costituzione).
La seconda premessa, discendente direttamente dalla prima, è che il diritto di informazione nel senso di cui si è detto non trasforma la persona in un aliud, solo, la colloca nello status specifico di utente del servizio.
Ciò non toglie che solo la persona con la sua libertà di scelta delle fonti e di selezione dell'informazione è il soggetto attivo (non passivo) dell'informazione e della conoscenza.
Non ha un radicamento costituzionale l'aspirazione essenzialmente politica alla creazione di un eco-sistema della comunicazione, che segnatamente anticipi e selezioni contenuti e fonti dell’informazione offrendo al singolo un bacino depurato e limitato di atti, dati e notizie.
Alla libertà della persona nel processo comunicativo può così ricondursi anche la pretesa giuridica qualificata a non subire per alcuna ragione limitazioni in via preventiva della capacità di autodeterminarsi nella scelta e qualificazione dell'informazione utile.
L'auspicio è che il confronto democratico tra tutte le parti della società locale-politici, operatori dell'informazione, cittadini comuni, si renda sempre più denso e interessante per l'opinione pubblica, così da lasciar riconoscere la consistenza e qualità degli esponenti del tessuto sociale e politico da cui dovrà venir fuori il prossimo capo dell'amministrazione di questa città.