Interruzione del servizio idrico senza preliminare avviso e/o contestazione nei confronti del reclamante

Interruzione del servizio idrico senza preliminare avviso e/o contestazione nei confronti del reclamante

Il Tribunale ha accolto il reclamo di Davide D'Andrea, avvocato e fatta riattivare l'utenza idrica

Interruzione del servizio idrico senza preliminare avviso e/o contestazione nei confronti del reclamante
Il Tribunale ha accolto il ricordo di Davide D'Andrea, avvocato e fatta riattivare l'utenza idrica.
"Gentile direttore - spiega l'avvocato D'Andrea - un cittadino beneventano si è visto staccare l'utenza idrica dal gestore locale (Gesesa) a dicembre scorso, sul presupposto che la stessa avrebbe riguardato un'utenza distinta ed appartenente a un soggetto diverso e moroso.
La domanda che allora sorge spontanea è: Come mai ciò sia potuto accadere?
Ebbene, il cittadino ha avuto la sfortuna di essere marito della intestataria dell'utenza morosa, della quale il fornitore di servizio non riusciva, a suo dire, ad identificarla.
Il tutto, qui la prima contraddizione, nonostante fosse consapevole che vi fossero due codici utenza e due contratti distinti, che le forniture erano e sono serventi due distinte unità abitative, identificate ed identificabili dal gestore stesso.
Ecco allora attivata la procedura d'urgenza al fine di vedere ristabilita la fornitura idrica.
Qui il colpo di scena.
Sebbene l'acqua fosse stata riattivata nelle more procedurali, all'esito il provvedimento ha ritenuto legittimo il distacco, ma su un presupposto e motivo diverso da quello iniziale del gestore.
L'acqua è stata staccata correttamente perché il misuratore, contatore, presentava rotture.
Inevitabile, dunque, il reclamo che ha ribaltato la pronuncia ritenendo testualmente che "...la eccepita manomissione non giustifica, allo stato, l'interruzione della fornitura idrica per come avvenuta nel caso specifico, ossia senza preliminare avviso e/o contestazione nei confronti dell'odierno reclamante, nonché in assenza di un previo accertamento in ordine all'effettiva identità delle utenze riferibili all'odierno reclamante ed alla moglie (circostanza, questa, non corroborata dalla documentazione in atti, che, come sopra osservato, depone in senso opposto).
Peraltro, non vi sono elementi certi da cui evincere l'eventuale sicura riconducibilità della dedotta manomissione al reclamante, tenuto conto anche della effettiva collocazione del contatore.
Inoltre, sotto ulteriore profilo, deve osservarsi che l'interruzione della fornitura idrica servente un immobile adibito a residenza personale e/o familiare, come nella vicenda per cui è causa, incide direttamente e immediatamente su diritti personali fondamentali, a maggior ragione nelle ipotesi in cui, come è per l'odierno reclamante, l'utente e fruitore della somministrazione sia affetto da patologie rilevanti e non trascurabili... ".
Da qui la immediata riattivazione dell'utenza idrica".

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