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Benevento, 23-05-2025 18:31 ____
Calcio: Assunti i primi provvedimenti da parte della giustizia sportiva sul filone bis dell'inchiesta sulle scommesse
Cinque tesserati hanno patteggiato. Tra di loro il magazziniere del Benevento Ernesto Addazio e gli ex giallorossi Marco Sau e Guido Davi'
Redazione
  

Sono stati assunti i primi provvedimenti da parte della giustizia sportiva su quello che è stato definito il filone bis dell'inchiesta, condotta dalla Procura della Repubblica di Benevento, sulle scommesse nel mondo del calcio e che ha visto coinvolti 10 tesserati tra cui alcuni del Benevento oppure ex.
In giornata, prima che arrivasse il deferimento da parte della Procura Federale che avrebbe portato al processo di primo grado davanti al Tribunale Federale Nazionale, sono giunti cinque patteggiamenti che hanno riguardato: Ernesto Addazio, Daniele Altobelli, Guidò Davì Pietro Martino e Marco Sau.
Ecco di seguito le accuse e le sanzioni che sono state previste per ognuno di loro

Ernesto Addazio (Benevento Calcio)
"Responsabile magazzino del Benevento Calcio, che prestava attività rilevante per l'Ordinamento Federale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in favore del Benevento Calcio, e presidente Asd Erga Sport, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell'articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato: 2.161 scommesse, dal 1° gennaio 2021 al 3 ottobre 2021, attraverso il conto giochi numero 0003230746 da lui stesso aperto con il concessionario Goldbet Better Organization Italy aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Figc (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell'ambito della Uefa (campionati di calcio professionistici stranieri europei e competizioni Uefa); 202 scommesse dal 27 marzo 2021 al 30 novembre 2023, attraverso il conto giochi numero 9449866 da lui stesso aperto con il concessionario Eurobet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Figc (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell'ambito della Uefa (campionati di calcio professionistici stranieri europei e competizioni Uefa) e nell'ambito Fifa".

Daniele Altobelli (Asd Terracina 1925)
"Violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell'articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato: 1 scommessa in data 7 maggio 2022 (quando era tesserato per la Ss Juve Stabia), attraverso il conto giochi numero 79900169 da lui stesso aperto con il concessionario Reel Italy Ltd, avente ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Figc (Serie A); 104 scommesse dal 22 novembre 2022 al 7 maggio 2023 (quando era tesserato per la Ss Juve Stabia), attraverso il conto giochi numero 4805051109395027 da lui stesso aperto con il concessionario Sisal Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Figc (Serie A, Serie B, Lega Pro), nell'ambito della Uefa (campionati di calcio professionistici europei e competizioni Uefa) e nell'ambito Fifa".

Guido Davì (Ac Nardò)
"Violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell'articolo 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato: 72 scommesse dal 6 agosto 2022 al 18 novembre 2023 (quando era tesserato per la Us Pistoiese 1921), attraverso il conto giochi numero 74201BH da lui stesso aperto con il concessionario William Hill Malta, aventi ad oggetto risultati relativi anche ad una gara [Caratese-Piacenza del 20 settembre 2023] della competizione (Serie D) in cui militava la sua squadra".

Pietro Martino, (Cosenza Calcio)
"Violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell'articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato: 75 scommesse dal 5 febbraio 2022 al 14 ottobre 2022 (quando era tesserato per Calcio Foggia 1920 e Cosenza Calcio), attraverso il conto giochi numero 91241335 da lui stesso aperto con il concessionario Rell Italy Ltd, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Figc (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell’ambito della Uefa (campionati di calcio professionistici europei e competizioni Uefa); 68 scommesse dal 25 febbraio 2022 all’8 marzo 2022 (quando era tesserato per Calcio
Foggia 1920), attraverso il conto giochi numero 4898499577526261 da lui stesso aperto con il concessionario Sisal Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Figc (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell'ambito della Uefa
(campionati di calcio professionistici europei e competizioni Uefa); 783 scommesse dal 3 gennaio 2021 al 13 ottobre 2022 (quando era tesserato per la Union Clodiense Chioggia, Calcio Foggia 1920 e Cosenza Calcio) attraverso il conto giochi numero 178081 da lui stesso aperto con il concessionario Gold Bet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Figc (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell'ambito della Uefa (campionati di calcio professionistici europei e competizioni
Uefa) e nell'ambito Fifa; 364 scommesse dal 17 dicembre 2021 al 7 agiugno 2022 (quando era tesserato per Calcio Foggia 1920) attraverso il conto giochi numero 9340631 da lui stesso aperto con il concessionario E-Play 24 Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Figc (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell'ambito della Uefa (campionati di calcio professionistici stranieri europei e competizioni Uefa)".

Marco Sau (svincolato dal 1° luglio 2024)
"Violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell'articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver effettuato: 3 scommesse il 19 maggio 2022 (quando era tesserato per il Benevento Calcio) attraverso il conto giochi numero 542554 da lui stesso aperto con il concessionario Leovegas, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Uefa (campionati di calcio professionistici europei); 115 scommesse dal 14 agosto 2022 al 2 febbraio 2023 (quando era svincolato) attraverso il conto giochi numero 542554 da lui stesso aperto con il concessionario Leovegas, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Figc (Serie A e Serie B), nell’ambito della Uefa (campionati di calcio professionistici europei e competizioni Uefa); 6 scommesse l'11 ottobre 2022 (quando era svincolato), attraverso il conto giochi numero 21939777 da lui stesso aperto con il concessionario Snaitech, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Uefa (Champions League); 130 scommesse dal 23 gennaio 2022 al 14 giugno 2022 (quando era tesserato per il Benevento Calcio) attraverso il conto giochi 15226-1386895 da lui stesso aperto con il concessionario Gold Bet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Figc (Serie A, Serie B e Lega Pro) e nell'ambito Uefa (campionati di calcio professionistici europei e competizioni Uefa); 4.833 scommesse dal 5 agosto 2022 al 15 febbraio 2023 (quando era svincolato) attraverso il conto giochi numero 15226-1386895 da lui stesso aperto con il concessionario Gold Bet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC (Serie A, Serie B e Lega Pro) e nell'ambito Uefa (campionati di calcio professionistici europei e competizioni Uefa); 2 scommesse il 2 marzo 2023 (quando era tesserato per il Feralpi Salò) attraverso il conto giochi numero 15226-1386895 da lui stesso aperto con il concessionario Gold Bet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Uefa (campionati di calcio professionistici europei); 7 scommesse il 9 giugno 2022 (quando era tesserato per il Benevento) attraverso il conto giochi numero 15230-0307812 da lui stesso aperto con il concessionario Bml Group Limited, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Uefa (competizione Uefa); 29 scommesse dal 7 settembre 2022 al 13 gennaio 2023 (quando era tesserato svincolato) attraverso il conto giochi numero 15230-0307812 da lui stesso aperto con il concessionario Bml Group Limited, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Figc (Serie A) e nell'ambito della Uefa (campionati di calcio professionistici europei e competizione Uefa)".

Vista la richiesta di applicazione della sanzione ex articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti: Ernesto Addazio, Daniele Altobelli, Guido Davì, Pietro Martino, Marco, Sau; Vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; Vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; Rilevato che il presidente federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

Ernesto Addazio (Benevento Calcio)
"Sanzione finale di 25.000 euro di ammenda e 22 mesi di squalifica dei quali 11 mesi commutati in prescrizioni alternative: Partecipazione del signor Addazio ad un piano terapeutico di almeno 11 mesi.
Il professionista sanitario autore del piano terapeutico e responsabile della sua attuazione invierà, con cadenza al massimo bimestrale, una relazione alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame, indicando i progressi raggiunti nella cura della patologia e se la collaborazione del signor Addazio al piano sia ritenuta soddisfacente; Obbligo del signor Addazio di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 22, nel periodo complessivo di 11 mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero delle ludopatie.
Tali incontri potranno essere individuati anche dalla Figc e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della Figc.
Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell'obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della Figc che, in caso di accertate violazioni da parte del signor Addazio, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente Codice di Giustizia Sportiva".

Daniele Altobelli (Asd Terracina 1925)
"Sanzione finale di 10.000 euro di ammenda e 10 mesi di squalifica dei quali 5 mesi verranno commutati nelle seguenti prescrizioni alternative: Partecipazione del signor Altobelli ad un piano terapeutico di almeno 5 mesi.
Il professionista sanitario autore del piano terapeutico e responsabile della sua attuazione invierà, con cadenza al massimo bimestrale, una relazione alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame, indicando i progressi raggiunti nella
cura della patologia e se la collaborazione del signor Altobelli al piano sia ritenuta soddisfacente; Obbligo del signor Altobelli di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 10, nel periodo complessivo di 5 mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero delle ludopatie.
Tali incontri potranno essere individuati anche dalla Figc e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della Figc.
Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell'obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della Figc che, in caso di accertate violazioni da parte del signor Altobelli, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente Codice di Giustizia Sportiva".

Guido Davì (Ac Nardò)
"Sanzione finale di 6.000 euro di ammenda e 10 mesi di squalifica di cui 5 mesi commutabili in prescrizioni alternative: obbligo del signor Davì di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 18, nel periodo complessivo di 9 mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico.
Tali incontri potranno essere individuati anche dalla Figc e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della Figc.
Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell'obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della Figc che, in caso di accertate violazioni da parte del signor Davì, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente Codice di Giustizia Sportiva"

Pietro Martino (Cosenza Calcio)
"Sanzione finale di 14.750 euro di ammenda e 20 mesi di squalifica, di cui 2 mesi commutati in 9.000 euro di ammenda da aggiungersi all'ammenda di 14.750 euro, e 9 mesi commutabili in prescrizioni alternative: Partecipazione del signor Martino ad un piano
terapeutico di almeno 9 mesi.
Il professionista sanitario autore del piano terapeutico e responsabile della sua attuazione invierà, con cadenza al massimo bimestrale, una relazione alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame, indicando i progressi raggiunti nella cura della patologia e se la collaborazione del Sig. Martino al piano sia ritenuta soddisfacente; Obbligo del signor Martino di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 18, nel periodo complessivo di 9 mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero delle ludopatie. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla Figc e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della Figc.
Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell'obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della Figc che, in caso di accertate violazioni da parte del signor Martino, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente Codice di Giustizia Sportiva".

Marco Sau (svincolato dal 1° luglio 2024)
"Sanzione finale di 15.000 euro di ammenda e 1 anno e 6 mesi (18 mesi) di squalifica, dei quali 9 mesi commutati nelle seguenti prescrizioni alternative: Partecipazione del signor Sau ad un piano terapeutico di almeno 9 mesi.
Il professionista sanitario autore del piano terapeutico e responsabile della sua attuazione invierà, con cadenza al massimo bimestrale, una relazione alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame, indicando i progressi raggiunti nella cura della patologia e se la collaborazione del signor Sau al piano sia ritenuta soddisfacente; Obbligo del signor Sau di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 18, nel periodo complessivo di 9 mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del
settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero delle ludopatie.
Tali incontri potranno essere individuati anche dalla Figc e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della Figc.
Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell'obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della Figc che, in caso di accertate violazioni da parte del signor Sau, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente Codice di Giustizia Sportiva".

comunicato n.171005



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