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Benevento, 10-02-2026 18:06 ____
L'Asl condannata a riformulare la graduatoria definitiva della selezione interna per le progressioni economiche orizzontali
Lo ha statuito il Tribunale di Benevento accogliendo le argomentazioni dell'avvocato Vincenzo Piscitelli
Redazione
  

L’Asl di Benevento, è stata condannata a riformulare la graduatoria definitiva della selezione interna per le progressioni economiche orizzontali, indetta con Deliberazione n. 505/2021.
Lo ha statuito il Tribunale di Benevento a conclusione di un giudizio patrocinato dallo Studio Legale Piscitelli & Partner.
La ricorrente, dipendente di ruolo dell’Asl, con qualifica di assistente amministrativo categoria C, ha adito il giudice del lavoro affinché venisse accertato l'errore in cui l'Amministrazione era incorsa, nel valutare il titolo posseduto dalla stessa e venisse condannata l’Asl ad attribuire il corretto punteggio e il conseguente giusto inserimento nella graduatoria finale.
La questione riguardava la esatta interpretazione delle previsioni del bando di selezione, con riferimento alla valutazione del titolo di studio posseduto dalla candidata, ovvero il diploma di maturità magistrale.
Nelle precedenti selezioni, la stessa Asl aveva valutato il medesimo titolo posseduto dalla ricorrente attribuendo allo stesso 13 punti, a fronte di 11 punti nella selezione successiva, palesandosi, tale operato, in evidente contrasto con i principi di ragionevolezza, buona fede e legittimo affidamento che devono governare  l’azione amministrativa.
Il punto centrale posto a base della decisione del Tribunale di Benevento è stato proprio questo; il precedente comportamento tenuto dall'Asl ha ingenerato nella dipendente un legittimo affidamento meritevole di tutela circa la stabilità dei criteri di valutazione, in assenza di modifiche normative o di espresse e motivate diverse previsioni del nuovo bando.
La modifica del criterio valutativo, avvenuta in fase di applicazione, si configura come un’azione irragionevole e lesiva del principio di buona amministrazione e di correttezza.
"Il caso che ha interessato la mia rappresentata - ha commentato l'avvocato Vincenzo Piscitelli - ha messo in evidenza, come correttamente riconosciuto dall'adito giudicante, la illegittimità e irragionevolezza dell’azione amministrativa nella parte in cui la stessa ha attribuito un punteggio diverso rispetto alle precedenti selezioni, motivando tale operato in modo illogico ed irragionevole; l'azione amministrativa non è risultata ispirata ai parametri di logicità e congruità.
Mi ritengo pienamente soddisfatto di questo risultato perché la ricorrente, grazie a questa statuizione, vedrà tutelato un proprio legittimo diritto con corretto inserimento nella graduatoria finale e con l’attribuzione  della esatta fascia retributiva.
Quando l’azione amministrativa non è funzionalizzata alla tutela piena degli interessi dei cittadini e al perseguimento dell'interesse pubblico, secondo i canoni di efficacia ed efficienza, vuol dire che sono stati violati i principi dii correttezza e buona amministrazione, configurandosi, in tale ipotesi, un pacifico eccesso di potere e violazione di legge".

comunicato n.176068




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