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Benevento, 14-01-2026 11:06 ____
La guerra russo-ucraina e da ultimo l'intervento Usa in Venezuela, sono sintomi evidenti di una sopraffazione del diritto internazionale dei Trattati
Riemergono, cosi', spinte imperialiste che preannunciano il transito verso un nuovo ordine mondiale, in essenziale discontinuita' con il precedente. In tal modo, come ha sottolineato anche il Papa Leone XIV "l'impianto stesso dei diritti umani perde vigore, lasciando spazio alla forza e alla sopraffazione"
di Vincenzo Baldini, docente di Diritto Costituzionale
  

Il tempo che stiamo vivendo è scandito, per un verso, da un tumultuoso progresso scientifico e tecnologico, nel contempo, dall'abbandono di antiche certezze giuridiche e culturali su cui a lungo è stato basato l’equilibrio dello Stato democratico e la pace mondiale.
Al livello internazionale, si assiste ad un regresso della politica multilaterale quale metodo per una pacifica composizione delle contese tra gli Stati.
Ciò determina, di conseguenza, l'ineffettività del diritto internazionale come parametro di legittimità delle condotte imputate allo Stato nel contesto generale di stabilizzazione di un ordine mondiale.
La guerra russo-ucraina e, da ultimo, l'intervento degli Usa in Venezuela, sono sintomi evidenti di una sopraffazione del diritto internazionale dei Trattati, ora surrogato dal ricorso alla forza per la risoluzione delle controversie mondiali.
Riemergono, così, spinte imperialiste che preannunciano il transito verso un nuovo ordine mondiale, in essenziale discontinuità con il precedente.
Sul piano interno, la crisi dello Stato costituzionale democratico è certificata, oltre che dal progressivo aumento dell’astensione dal voto nelle varie competizioni elettorali, dalla comparsa di falsi assetti di democrazia immediata o identitaria, come reazione al paludamento degli assetti di democrazia rappresentativa sanciti nella Carta costituzionale o negli Statuti di autonomia regionale.
In questa condizione trasfigura ogni consapevolezza della libertà come fondamento e regola di principio della democrazia costituzionale, rispetto a cui l'esercizio dell'autorità si palesa legittimo solo se e nei limiti in cui è giustificato dal diritto positivo.
Proprio l'esperienza dell'emergenza sanitaria, del resto, ha mostrato quanto flessibile possa risultare in concreto il rispetto del confine che separa la libertà in quanto regola dell’agire individuale dalla libertà come eccezione ammessa nei soli casi e limiti stabiliti dall’autorità.
Allentandosi tale consapevolezza si rende concreto il rischio che il potere politico delinei geometrie variabili di esercizio dei diritti in ragione della protezione di interessi anche sovranazionali.
In tal modo, come ha sottolineato anche il Papa Leone XIV "l'impianto stesso dei diritti umani perde vigore, lasciando spazio alla forza e alla sopraffazione".
Nel richiamo del Papa, invero, è insita la forte critica al relativismo democratico che finisce per ricomporre nell'equilibrio razionale del diritto positivo gli interessi concorrenti ritenuti del pari meritevoli di tutela.
La premessa della non negoziabilità di tali diritti in quanto intimamente connessi alla natura ed alla verità dell'uomo spirituale si traduce, così, in un monito al legislatore ordinario a perseguire la tutela integrale di tali diritti nella loro identità che è e resta essenzialmente metagiuridica e non generata dal diritto positivo.
Il monito può avere anche un’estensione più in generale che investa il complesso delle libertà costituzionali, poiché nella temperie dell’esperienza contemporanea si percepisce sempre di più una sorta di vera e propria insofferenza o fastidio della politica verso i diritti e le libertà costituzionali, percepiti piuttosto come impedimenti alla realizzazione degli obiettivi di maggioranza.
Non è del tutto casuale, ad esempio, la dura critica espressa dal capo di Governo del Land Schleswig-Holstein, Daniel Günther, alla libertà di stampa e di informazione colpevole di rappresentare a volte un pericolo per la democrazia, giungendosi ad auspicare un più rigoroso controllo sui contenuti della comunicazione attraverso media e social.
In definitiva, si avverte oggi un declino del costituzionalismo democratico del Novecento e delle soluzioni organizzative e sostanziali che esso ha recato. Il tentativo di coniugare in una compiuta sintesi razionale stato di diritto e democrazia appare fallito, la funzione della legge quale forma di tutela di diritti e libertà e, nel contempo, strumento primario della decisione politica di maggioranza soffre una crisi generata soprattutto dalla condizione difettosa del sistema politico, che rappresenta un presupposto reale il cui fisiologico funzionamento lo Stato stesso non è in grado di garantire.
Prende sostanza, così, l'idea che la tutela di diritti e libertà costituzionali finisca per trovare compimento esclusivamente nella direzione della kelseniana garanzia costituzionale.
Centrale, nelle "pieghe dell'ambiguità semantica" (Leone XIV) delle previsioni costituzionali di principio, diventa lo sforzo esegetico della giurisprudenza (soprattutto della Corte costituzionale) che ha finito, però, di affermare così una signoria sui diritti e libertà costituzionali, definendo secondo discrezionalità il punto di ragionevole bilanciamento tra questi ultimi e l'esercizio dell’autorità.
Di fronte a tutto ciò si rende urgente, innanzitutto, un rilancio del patto di fiducia tra sistema politico e cittadini, ciò che richiede l'esistenza di soggetti politici credibili, trasparenti nell'assetto organizzativo ed autenticamente aperti ad una politica intesa come servizio alla comunità sociale e ispirata al rispetto dei diritti dell'uomo.
Per questo, occorre necessariamente muovere anche a livello istituzionale dalla premessa di una indefettibile connessione funzionale tra libertà e la condizione dell’uomo indissolubilmente legato ad una identità anche spirituale, una identità a cui anche lo Stato laico deve osservanza e rispetto.

comunicato n.175456




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