La sentenza del Consiglio di Stato del 7 novembre in adunanza plenaria, puo' essere paragonata alla stella polare che guido' i tre magi alla grotta
Nel giudicare un ricorso sulle societa' miste dei servizi pubblici, ci ha spiegato le linee giuridiche per costituire una societa' mista per gestire il servizio idrico di un ambito territoriale, commenta Pompeo Nuzzolo
Redazione
Sulle società miste dei servizi pubblici, ci scrive Pompeo Nuzzolo (foto), già segretario generale negli Enti Locali.
"Gentile direttore - si legge - la sentenza del Consiglio di Stato del 7 novembre scorso in adunanza plenaria, può essere paragonata alla stella polare che guidò i tre magi alla grotta di Betlemme.
Infatti, il Consiglio di Stato, nel giudicare un ricorso sulle società miste dei servizi pubblici, ci ha spiegato le linee giuridiche per costituire una società mista per gestire il servizio idrico di un ambito territoriale.
Ci ha chiarito i principi normativi che disciplinano il recupero integrale dei costi del metodo tariffario (https://www.segretaricomunalivighenzi.it https://www.eius.it), sono i siti consultati e consigliati.
La sentenza ha elencato con chiarezza i costi che integralmente formano il tariffario.
In pratica i costi che vanno a formare la tariffa da applicare per il servizio idrico.
Lo schema sinottico è stato preso dall'Associazione dei segretari comunali.
Il metodo tariffario è stato analiticamente indicato al fine che: Garantisca la correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; Escluda, tendenzialmente, il recupero dei costi derivanti da scelte non efficienti, in particolare quelli finanziari; Tenga conto dei costi ambientali e della risorsa, nonché delle ripercussioni sociali derivanti dal recupero.
L'equilibrio economico e finanziario della gestione, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, implica una valutazione ampia e sostenibile della remunerazione garantita all'operatore, e non il riconoscimento tariffario di ogni singolo costo sostenuto.
Una volta assicurato il suddetto equilibrio, la regolazione tariffaria non comporta la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore, ovverosia non garantisce sempre e comunque il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione.
In via preliminare va messo a confronto lo statuto, gli annessi documenti e la sentenza dell'adunanza plenaria per le procedure in corso e in seguito per i contratti in corso, con prudenza.
Nel caso dell'Ente Idrico Campano (Eic) Sannio, la procedura è ancora in corso per cui un raffronto andrebbe verificato in tempi brevi.
Il rischio, così come considerato dalla Corte dei Conti, trasferito al socio pubblico e quindi a tutti i Comuni che sottoscriveranno le azioni, non trova alcuna giustificazione per i comuni per tali erogazioni.
Dice la Corte: "Il socio pubblico che intenda farsi carico per delle obbligazioni sociali è tenuto ad evidenziare le ragioni economiche e giuridiche dell’operazione, posto che, alla luce dei principi di sana gestione finanziaria, l'assunzione di debiti altrui può essere giustificata solo dalla sussistenza di un prevalente interesse pubblico (quello, ad esempio, di assicurare la continuità del servizio gestito dalla società; recuperare beni immobili indisponibili necessari per la prestazione del servizio, cfr. Src per la Lombardia, deliberazioni numero 380/2012/Prse e numero 98/2013/Par e numero 410/2016)".
Quali motivi giustificano i Comuni ad accollarsi un debito non loro?
La Corte ne ha trovato uno, altri non se ne vedono.
La bellezza di questa sentenza è che si applica senza rifare il processo partendo dal primo grado. In pratica è come una legge che opera, sveltisce e riduce i tempi della giustizia.
Dovrebbero essere contenti sia i privati che il pubblico.
Ci sono altri importanti punti su cui riflettere, mi soffermerò solo per altri due: Quelli indicati alla lettera B.
Non rientrano i costi derivanti da scelte non efficienti e vantaggi promessi nello statuto ai soci, per esempio sponsorizzazioni.
Questa è stata una riflessione personale, già scritta su "Ilvaglio".
La sentenza citata ha affermato che non tutti i costi vanno nella tariffa e fra questi ci sono i costi non efficienti, in pratica gli interventi che non hanno prodotto risultati efficaci per il servizio idrico integrato.
A maggior ragione, se prodotti attraverso operazioni finanziarie.
E' accaduto, in passato, che sullo stesso intervento, si sono attivati diversi soggetti a fronte della competenza spettante ad un solo soggetto.
Infine, una riflessione sui vantaggi promessi ai soci, concedendo finanziamenti affidati ai medesimi per interventi a favore dell'acqua.
Tralasciando gli impatti sul mercato che possono nascere sul territorio, c'è molto da riflettere.
Le sponsorizzazione o gli interventi lasciati alla gestione dei singoli soci dalla società, non sono costi esogeni, ma controllabili dalla società.
Non credo siano ammessi alla tariffa, non sono costi esogeni e non possono sfuggire all’attenzione della società.
Affermare negli atti che la società trasferirà le risorse ai singoli comuni per realizzare interventi attinenti al servizio idrico, non sembra un procedimento del tutto coerente con la sentenza.
Comunque, i progetti d'interventi dei singoli Comuni devono essere portati a conoscenza degli utenti, del Consiglio comunale ed inseriti nel piano finanziario dell'esercizio in corso".
comunicato n.174385
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