Il Comune di Campoli del Monte Taburno interpreta in modo errato una sentenza del Consiglio di Stato
La vicenda e' quella relativa all'adesione in qualita' di socio a Sannio Acque, commenta Pompeo Nuzzolo
Redazione
Sull'adesione, in qualità di socio a Sannio Acque, del Comune di Campoli del Monte Taburno interviene Pompeo Nuzzolo (foto), già segretario generale negli Enti Locali.
"Gentile direttore - ci scrive - il Comune di Campoli del Monte Taburno, ha deliberato di diventare socio di Sannio Acque considerando obbligatoria tale decisione a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato che però riguarda le società consortili e non quelle miste.
La Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e Rifiuti e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania con la nota numero 181277 del 10 aprile 2024 ha comunicato che "il principio di unicità del servizio idrico integrato comporta per i singoli Comuni l'obbligo di partecipare alla gestione unitaria, che si configura, dunque, come atto dovuto, con conseguente adesione anche alla società in house o mista individuata come gestore dell'Ente di Governo d'Ambito (Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza numero 7476/2021)".
L'Ente Idrico Campano (Eic) Sannio ha comunicato al Comune di Campoli del Monte Taburno il contenuto della nota, sopra indicata, affermando che l'adesione a Sannio Acque comporta anche l'acquisto delle azioni della predetta società mista.
Credo sia opportuno informare i cittadini sul contenuto della sentenza citata.
La sentenza riguarda una società consortile e non una società mista. Dunque qual è la differenza fra la società consortile ed una società per azioni?
Funzione tipica della società consortile è quella di produrre beni o servizi necessari agli imprenditori-soci e di soddisfarne il fabbisogno per mezzo di singoli rapporti di scambio tra società e socio.
L'atto costitutivo della società può contenere specifiche statuizioni, volte ad adattare la struttura societaria prescelta alla finalità consortile perseguita.
Nella società consortile i soci possono, rectius, devono statutariamente versare alla società contributi periodici in denaro, diversi dai conferimenti.
La società mista è una società a responsabilità limitata disciplinata da norme nate dalla Legge Bersani articolo 13, decreto legge 248/2006, decreto Bersani, convertito in legge numero 248/2006 mentre le società consortili nascono da norme anteriori, secolo precedente.
Nel caso di specie, il Comune di Bordighera, in quanto titolare del servizio in house, pretendeva di non dover entrare nella società consortile per conservare la sua autonomia.
Pretendere che il caso di cui alla sentenza riportata, si ripete società consortile, sia applicabile alle società miste, applicando norme del tempo passato in un tempo diverso si distorce la realtà svalutando le regole democratiche.
Prelevare norme dal passato invece che la disciplina attuale è una forzatura.
Il Comune di Solopaca ha ricevuto nel 2024 dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Campania - con le delibere numero 81 del 7 marzo 2023 e numero 20 del 9 febbraio 2024, l'informativa che i Comuni non sono obbligati a diventare soci del nuovo gestore, ma sono obbligati, come da delibera della Corte dei Conti, a dare in concessione a Sannio Acque le reti ed i depuratori".
comunicato n.171261
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