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Benevento, 13-05-2023 18:15 ____
Il commento di Pompeo Nuzzolo sul parere negativo della Corte dei Conti in ordine alla costituzione di una societa' in house
Si tratta della gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani. Non e' rilevata solo la debolezza del progetto ma anche l'irriverenza degli enti locali nei confronti delle norme che disciplinano il servizio del ciclo integrato dei rifiuti
Redazione
  

Sul parere negativo, in ordine alla costituzione da parte del'Ente di governo dell'Ato Benevento di una società in house a partecipazione pubblica totalitaria per la gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla Deliberazione del Consiglio d’Ambito numero 8 del 23 marzo scorso, espresso dalla Corte dei Conti, interviene Pompeo Nuzzolo (foto), già segretario comunale.
"Il parere - scrive - non rivela solo la debolezza del progetto, ma anche l'irriverenza degli enti locali nei confronti delle norme che disciplinano il servizio del ciclo integrato dei rifiuti, l'ambiguità culturale sulla concezione dell'economia liberale e, infine, sulla considerazione che hanno verso gli organi dello stato.
La Corte ha confermato il parere espresso sulla delibera dell'Ente d'Ambito (Eda) di Caserta.
La Corte ha ribadito che la tardività della procedura avviata dall'Ente rende impossibile l’attuazione della scelta strategica dell'affidamento in house del servizio in assenza di una modifica legislativa del termine attualmente fissato al 30 marzo passato.
In pratica, l'Ato di Benevento ha deliberato fuori tempo massimo, tempo in cui non era più in possesso del potere di deliberare per la scelta che ha fatto.
I pareri della corte in tal senso già esistevano al momento della decisione per cui la scelta è stata assunta su presupposti negativi già esistenti.
La scelta fu supportata da un parere pro veritate ovvero un parere, giustamente remunerato, che elaborava una tesi contraria a quella sostenuta dalla Corte.
Il parere pro veritate non è nient'altro che un parere, commissionato ad un esperto, necessario per sostenere le ragioni dell'Ato, in questo caso la tesi della non scadenza del termine, e utile per evitare azioni che, prive di un sostegno, avrebbero potuto configurare una colpa grave e quindi un danno erariale.
Il parere della Corte non è vincolante, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente che non significa autonomia dal rispetto delle norme.
L’attivazione della società in house, nel caso il parere della Corte, come ritengo, sia corretto, gli effetti della costituzione della società potrebbe produrre effetti non voluti né previsti all'interno del libero mercato con conseguenze finanziarie.
Infatti, se non fosse esperita una gara per l'affidamento del servizio dei rifiuti, nel caso la Corte fosse stata corretta nel suo parere, le società del settore potrebbero chiedere il risarcimento danni per perdita di schance all'Ato, per la semplice assenza della gara.
Inutile ricordare che i costi ricadrebbero sui cittadini con l'aumento della tariffa: la Tari.
Non è un caso che la normativa prescrive che la delibera sia inviata anche al Garante della Concorrenza, invio che non è avvenuto, immagino, anche per il servizio idrico
Infatti, le scelte effettuate dagli enti locali preposti, potrebbero turbare la concorrenza, unico elemento democratico dell’economia liberale.
C'è un altro aspetto del parere della corte che riguarda il piano economico finanziario, redatto dallo studio Del Vecchio Bordari con la pedissequa asseverazione da parte della società Revilaw.
La delibera della Corte che ha espresso un giudizio negativo sulla capacità di riscossione dei comuni, non va sottovalutato.
Così si esprime la Corte: "Ciò significa, in altre parole, che la scarsa capacità di incasso delle entrate proprie, verosimilmente in carenza di azioni correttive di qualche natura allo stato del tutto incerte, non potrà non riflettersi nei versamenti che gli enti partecipanti dovranno effettuare a favore della Newco; sicché il dato iniziale, ovvero un valore della prestazione costante di euro 2.500.000, si dimostra, ex ante, di ardua realizzazione, inficiando la validità del postulato posto alla base del piano economico finanziario".
In realtà la società che ha asseverato il piano economico certifica ai “soli fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del Dlgs numero 201/2022 e non può essere utilizzata in tutto o in parte per altri scopi".
La Corte nel motivare il suo parere negativo solleva anche il tema della separazione tra direzione e gestione prevista dalla normativa (pagine 18-19), "separazione non dimostrata né probabilmente dimostrabile".
Il piano finanziario prevede due scenari, uno con la presenza del comune di Benevento ed un altro senza il comune di Benevento che, titolare di un proprio sub ambito, potrebbe  legittimamente esercitare il servizio dei rifiuti autonomamente.
Il Comune di Benevento ha espresso la propria volontà di costituirsi in SubAmbito ai sensi del comma 6 dell’articolo 24 della Legge regionale. numero 14/2016 (pagina 22 relazione).
Non credo che la Corte abbia anatomicamente esaminato ed approfondito i due scenari, ma penso che si sia soffermato maggiormente più sull’esercizio del potere piuttosto che sugli atti messi in essere dall'Eda.
Due ultime annotazioni, una rilevata dalla stessa corte che dice: "Dalla documentazione in atti, emerge la pubblicazione il 20 marzo scorso di un avviso pubblico con termine per le eventuali osservazioni il successivo 24 marzo".
Lo spazio temporale per presentare osservazioni e suggerimenti si commenta da sé.
L'altra riguarda il Comune di Benevento in merito alla votazione del Consiglio d'Ambito sulla scelta del tipo di società cui affidare il servizio dei rifiuti.
La delibera fu votata all'unanimità e quindi votata anche dai rappresentanti del Comune di Benevento che avevano già deciso di optare per il sub ambito, ovvero di affidare il servizio alla propria società in house.
Lasciar decidere al resto dei Comuni rimanenti che devono entrare nella società provinciale sarebbe stata una manifestazione di sensibilità democratica".

comunicato n.156903




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