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Benevento, 30-05-2016 11:50 ____
Il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Moschella risponde alla nota inviataci dal lettore Marcello Bello
Sono stati 161 i verbali sin qui elevati per le affissioni abusive. Piu' complessa la vicenda dei parcheggiatori non autorizzati che si affianca a quella, in aumento, dell'accattonaggio
Redazione
  

Il comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Moschella (foto), torna sulla vicenda delle affissioni abusive anche a seguito della nota di Marcello Bello indirizzata al nostro giornale.
"Dal 2 maggio scorso - scrive Moschella - il Comando di Polizia Municipale, al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, ha istituito un squadra, al comando di un capitano, per intervenire e sanzionare tutti i casi di affissione abusiva in particolare elettorale.
In merito, per una completa conoscenza della materia, si evidenzia che la campagna elettorale e le relative forme di propaganda in luoghi pubblici ed aperti al pubblico sono disciplinate da una normativa organica, in particolare: La legge numero 212 del 4 aprile 1956 recante "Norme per la disciplina della propaganda elettorale", e successive modificazioni; La numero 130 del 24 aprile 1975 recante "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali"; La legge 10 dicembre 1993, numero 515 relativa alla "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" così come modificata dalla legge 27 gennaio 2006, numero 22 e la numero 28 del 22 febbraio 2000 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", e successive modificazioni.
L'articolo 1 della legge numero 212 del 4 aprile 1956, così come modificato dalla legge numero 130 del 24 aprile 1975, al comma 1, stabilisce che "l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono devono effettuare la pubblicità elettorale negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune".
Il comma 5, inoltre, stabilisce che "sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni", nonché ogni altro luogo ed oggetto (ad esempio contenitori del vetro, contenitori raccolta indumenti, parabrezza autovetture, eccetera).
Tale prescrizione risulta abbastanza chiara, ma vale la pena precisare che il suddetto divieto assoluto di iscrizioni murali e su fondi stradali e quant'altro deve essere interpretato in maniera il più possibile estensiva, in considerazione delle finalità perseguite dalla suddetta legge.
L'articolo 8 della legge numero 212/1956, così come sostituito dall'articolo 6 della legge numero 130/1975, stabilisce, inoltre, che "chiunque affigge o fa affiggere manifesti di propaganda elettorale al di fuori degli spazi consentiti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro".
Oltre la sanzione amministrativa di cui sopra, verrà applicata, nei casi che lo ricorra, anche la violazione ai regolamenti comunali, importo 50 euro.
Le sanzioni amministrative di cui sopra, sono a carico del committente del manifesto elettorale, in assenza, del candidato.
Ad oggi, la Polizia Municipale, ha già rilevato 161 verbali di violazioni di pubblicità elettorale, di quasi tutte (non tutte) le liste elettorali che hanno presentato candidati all’imminente competizione elettorale amministrativa.
Questo Comando ha intensificato il contrasto al fenomeno del parcheggio abusivo.
Anche se in merito va evidenziato che Benevento ha poche aree libere dalla sosta non disciplinata, pertanto essendo minime le aree libere è scarsa la presenza di parcheggiatori non autorizzati.
Invece è fiorente, e la crisi economica lo aggravata, l'attività di accattonaggio (chiedere l'elemosina) anche nelle aree di sosta a pagamento, il cui versamento dell'obolo (pochi centesimi al poveraccio di turno) non esenta dal pagare il parcheggio regolamentato.
Un grave fenomeno del genere è presente nei pressi dell'Ospedale "Gaetano Rummo", dove una persona priva di ogni sostentamento, che dorme all’interno dell'Ospedale la notte, giunge anche a danneggiare i parcometri ivi istallati (per quale fatto è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa, nuovo articolo 635 del Codice Penale), e in altri luoghi disciplinati con strisce blu.
La legge italiana punisce l'esercizio dell'attività del parcheggio abusivo solamente con una sanzione amministrativa.
La legge del 1º agosto 2003 numero 214 che introduce il comma 15-bis dell'articolo 7 del Codice della Strada, stabilisce che sono puniti, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 726 euro a 2.918 euro.
Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata.
In diversi casi, i parcheggiatori abusivi possono risultare ufficialmente nullatenenti, quindi anche in presenza di verbale spesso risulta difficile il pagamento della sanzione.
Ciò rende, di fatto, impunito l'esercizio dell'attività nella gran parte dei casi, tuttavia l’utente che si sente importunato potrà presentare denuncia ad una forza di polizia che, se ricorrono i casi, può trarre anche in arresto per estorsione la persona che ha chiesto, con minaccia di un male ingiusto, il versamento di una somma di denaro anche se modesta.
Ovviamente, se è la richiesta di un obolo, senza minaccia, non vi è reato né parcheggio abusivo".

comunicato n.92060



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