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Benevento, 16-11-2022 15:36 ____
Ecco perche' e' illegittima la procedura adottata per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio sannita
La legge regionale che ne regola l'incedere e' stata stravolta. Bisognava prima approvare il Piano d'Ambito mentre si e' fatto l'esatto contrario e questo non e' consentito cosi' come non e' possibile ora bandire la gara per la scelta del socio privato, afferma Luigi Diego Perifano
Nostro servizio
  

Caro direttore, ci scrive Luigi Diego Perifano (foto) consigliere comunale di Benevento, avvocato amministrativista, la partita che si sta giocando sulla gestione del Servizio Idrico Integrato merita qualche accurata considerazione.
Le acque, secondo la definizione del Codice dell'Ambiente, sono una "risorsa" da tutelare e da utilizzare secondo criteri di solidarietà, anche intergenerazionale, orientando la disciplina degli usi alla loro razionalizzazione.
E' pertanto scontato, anzi doveroso, che sulla gestione di tale preziosa risorsa si sviluppi un dibattito costruttivo, documentato, e soprattutto fondato sulla trasparenza di atti e procedure.
La Legge regionale numero 15/2015, con l'obiettivo di conseguire una maggiore efficienza e una migliore qualità del servizio all'utenza, dispone che l'affidamento del servizio idrico integrato sia organizzato per Ambiti distrettuali.
Recentemente, con condivisibile decisione, propiziata da un'iniziativa del sindaco della città di Benevento, la Regione Campania ha sancito la separazione dell'Ambito sannita da quello irpino, riunendo tutti i Comuni della nostra provincia in nuovo distretto idrico sottratto alle incognite derivanti dal disastro finanziario dell'azienda Alto Calore (per quanto 31 Comuni del beneventano che hanno aderito all'azienda irpina sono e saranno ancora alle prese con questo problema).
I passi successivi alla costituzione dell'Ambito sannita suscitano, tuttavia, motivate perplessità, in quanto si è dato avvio ad una procedura che, oltre ad aver compresso salutari spazi di confronto pubblico, presenta anche dubbi profili di legittimità avuto riguardo alla normativa di riferimento.
In particolare, il Consiglio di Distretto, ovvero l'organo di governo dell'Ambito, lo scorso 25 ottobre ha assunto un deliberato con il quale indirizza la gestione del servizio idrico verso un partenariato pubblico-privato, e ciò mediante la creazione di una apposita società mista, a prevalente capitale pubblico e con la partecipazione di un soggetto privato, da selezionare mediante gara, in qualità di socio "operativo".
Il modello organizzativo della società mista, in alternativa a quello della conduzione interamente pubblica del servizio, è certamente compatibile con la disciplina dell'articolo 113 del Testo Unico Enti Locali in materia di servizi pubblici a rilevanza economica.
Una prima fondamentale obiezione è relativa, però, allo stravolgimento di quanto previsto dalla citata legge regionale numero 15/2015, il cui articolo 14 dispone che sia prima approvato il Piano d'Ambito, e poi, sulla base di questo, avviato l’iter per l’affidamento del servizio.
Il Consiglio di Distretto ha fatto l’esatto contrario, ovvero ha deliberato la forma di gestione del servizio prima dell’approvazione del Piano d'Ambito.
L'inversione delle due fasi, appositamente distinte dalla legge, non è tuttavia consentita, giacché il Piano d’Ambito, redatto ai sensi del decreto legislativo numero 152/2006, costituisce il presupposto imprescindibile per effettuare una scelta delle modalità di esecuzione del servizio che sia necessariamente fondata su: I) ricognizione delle opere e degli impianti esistenti; II) pianificazione e programmazione degli interventi; III) definizione degli obiettivi quantitativi e qualitativi del servizio; IV) condizioni tariffarie; V) piano economico finanziario incentrato sull'analisi dei costi e dei ricavi.
Solo sulla scorta di tali elementi può essere deciso il modello gestionale ed organizzativo del servizio idrico integrato.
Aggiungasi, come esplicitamente chiarito nella legge regionale, che il Piano d'Ambito è "elemento del contratto con il gestore", in difetto del quale non si vede come possa darsi corso alla gara per la scelta del socio privato e l'affidamento del servizio.
Sono poi discutibili tempi e modi con cui si è repentinamente concluso il processo decisionale: è bene sottolineare come sia la ricordata legge regionale a valorizzare la partecipazione dei cittadini alla formazione delle proposte che riguardano la gestione del servizio idrico, ciò che nel caso di specie non è avvenuto, dato che non vi è stata alcuna forma di interlocuzione con rappresentanze organizzate di interessi diffusi e collettivi.
Inoltre, la scelta operata non è la conseguenza di un percorso condiviso fra i 78 Comuni sanniti chiamati a sottoscrivere il capitale pubblico della costituenda società.
Non si ha, infatti, notizia di Consigli comunali che abbiano preventivamente deliberato in tal senso.
Ora, mentre la inclusione nell'Ambito è conseguenza obbligata di una previsione di legge, non altrettanto può sostenersi quanto alla partecipazione alla società mista.
Per concludere serve aggiungere che, almeno a parere di chi scrive, non può essere invocata, a giustificazione delle decisioni assunte, l'esimente dell'urgenza: è vero che il Decreto Legge numero 115/2022 introduce scadenze precise per la scelta del gestore, ma è altrettanto vero che assegna alla Regione l'esercizio di eventuali poteri sostitutivi.
E' la stessa Regione Campania, come risulta dalla relazione dell'Arera (l'autorità chiamata a monitorare lo stato di attuazione delle norme in materia di servizio idrico integrato) numero 347 del 19 luglio scorso, ad aver reso noto che sono "in corso di attuazione le attività per la predisposizione dei Piani d'Ambito Distrettuali da porre alla base degli affidamenti ai sensi della Legge regionale numero 15/2015".

comunicato n.153410



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