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Benevento, 18-10-2018 13:24 ____
Un uomo con piu' mogli puo' rientrare in Italia senza per questo essere perseguito visto che da noi la poligamia e' reato? Ed i figli? E le consorti?
E per le unioni civili tra persone dello stesso sesso validamente registrate all'estero, da noi che succede? Carmela Panella, docente di Diritto Internazionale all'Ateneo di Messina ne ha parlato in un seminario di studio a Giurisprudenza Unisannio
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Le cattedre di Diritto Civile, Diritto Comparato e di Diritto Internazionale della Facoltà di Giurisprudenza di Unisannio, hanno proposto ai propri studenti, che sono accorsi numerosi assieme a ricercatori e dottorandi, un tema di grande attualità oltre che di indiscusso pregio giuridico: "La regolamentazione dei nuovi modelli di famiglia nel diritto europeo".
A parlarne è stata Carmela Panella, ordinario di Diritto Internazionale dell'Università degli Studi di Messina.
Roberto Virzo, principale organizzatore del Seminario, in qualità di docente di Diritto Internazionale ma anche di Diritto dell'Unione Europea, ha sottolineato, nella sua introduzione, come sia stata quella di oggi una bella occasione per valutare ed esaminare l'evoluzione della regolamentazione dei nuovi modelli di famiglia nel diritto europeo.
Peraltro, Roberto Virzo, sempre attento a contestualizzare il lavoro, molto apprezzato dai suoi allievi ma anche in ambito nazionale, che svolge quale docente di Diritto Internazionale, ha necessariamente inquadrato l'iniziativa del seminario nel contesto dei costanti flussi migratori che peraltro portano con sé anche la contaminazione di modelli riconosciuti.
Il fatto più eclatante, ma per il nostro modo di concepire il rapporto familiare, è addirittura la poligamia, di cui parleremo anche più avanti, l'avere cioè più mogli, una situazione questa che in Italia è reato ma che nei paesi dell'Islam, in taluni di essi, è concessa e regolata.
Anche questa è contaminazione.
Di questa massa di situazioni "diverse", sono investiti quotidianamente i Tribunali nazionali, ma anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Insomma è di tutta evidenza che il tema, ancorché riferito ad un corso universitario, come spesso ci sforziamo di far comprendere ai nostri lettori, che sempre più numerosi si appassionano a questi "racconti" della nostra vita di tutti i giorni, sia di pressante attualità e che andrebbe seguito ed approfondito anche da chi non ha interesse specifico allo studio del diritto.
Virzo, tornando alla cronaca del Seminario, non ha poi mancato di manifestare, nei confronti della sua collega siciliana, la gioia e l'onore, così ha detto, di averla ospite essendo Carmela Panella uno dei punti di riferimento assoluto del Diritto Internazionale in Italia.
La docente è altresì direttore e fondatore della Rivista scientifica di fascia "A", come l'ha definita Virzo, cioè di primaria importanza e che è intitolata: "Ordine Internazionale dei Diritti Umani".
Virzo non ha mancato, infine, di ringraziare la sua collega, stavolta della Facoltà di Giurisprudenza di UniSannio, Antonella Tartaglia Polcini che, in qualità di coordinatore del "Dottorato di Ricerca in "Persona, Mercato, Istituzioni" ha concesso il sostegno all'iniziativa e l'altra sua collega, Katia Fiorenza, docente di Diritto Comparato, assieme alla quali è nato il progetto di questo Seminario.
Carmela Panella, nel prendere la parola, ha svolto una disamina a tutto tondo e pur nel breve tempo che si è concesso, ha cercato di non tralasciare nulla e di rimanere ai giovani allievi di UniSannio, ma anche a tutti i presenti, i concetti base di una normativa che è in continua evoluzione, che ha bisogno di essere compresa, prima ancora che introdotta ed applicata e che trova ostacoli di integrazione nei vari Ordinamenti nazionali.
Ed infatti, ha detto Panella, molte sentenze riguardano alcuni Istituti giuridici non previsti dal nostro Ordinamento, Istituti totalmente sconosciuti, ma ai quali bisogna comunque dare risposte.
Il Diritto di Famiglia italiano, ma non solo, è invaso e condizionato certamente dal Diritto Europeo ma anche dai vari pronunciamenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Si continua ad affermare che esso, il Diritto di Famiglia, sia di competenza dello Stato sovrano ma in realtà esso è già stato profondamente modificato ed in gergo non si ha timore ad affermare che la famiglia sia oramai riconducibile ad una babele, dove cioè si parlano tante lingue incomprensibili e che è in frantumi, potendo peraltro assumere aspetti diversi.
Si tenga conto, ha detto Panella, che solo pochi anni fa erano solo in tre i Paesi che riconoscevano le unioni civili celebrate tra persone delle stesso sesso.
Oggi ne sono additittura 18.
Ovviamente, per come è noto, l'Italia non ha però equiparato queste unioni civili al matrimonio.
E tuttavia, in ragione di questi grandi flussi migratori, ci troviamo ad avere sempre più matrimoni transnazionali con persone che decidono peraltro di andare a vivere in Paesi diversi dalla loro nascita portando, quindi, con sé, problematiche importanti che non possono essere ignorate.
L'Unione Europea se ne è disinteressata per un lunghissimo periodo ritenendo che il tutto, cioè la regolamentazione, fosse di esclusivo interesse dei singoli Stati.
Poi però c'è stata la fase che ha anticipato i Trattati di Lisbona e l'adozione di direttive dell'Unione Europea, pur avvertendo che il loro contenuto al riguardo, non fosse vincolante per gli Stati membri che erano però chiamati a regolamentare.
Le prime modifiche al Diritto di Famiglia sono quindi giunte nel rispetto del principio di circolazione delle persone e quindi della possibilità e della necessità di ricongiunzione familiare.
Questo diritto, non negato e non negabile a chi rientra nel proprio Paese dopo aver vissuto all'estero, porta con sé anche la necessità di disporre il ricongiungimento anche al coniuge ed ai figli minori, figli sia del partner che del familiare.
Il concetto di famiglia fa un passo in avanti, ha proseguito Panella, già con la Carta di Nizza del 2000, una Carta che prevede ovviamente la costituzione della famiglia, ma non specifica altro, non dice cioè se la famiglia debba essere formata da un maschio ed una femmina.
All'inizio di quest'anno alla Commissione Europea, è stato chiesto di apportare modifiche a tale Ordinamento facilitando alcuni istituzioni fondamentali del Diritto Internazionale al fine di armonizzare taluni Istituti giuridici fondamentali nell'ambito del Diritto di Famiglia.
Ovviamente, ha proseguito la docente dell'Università di Messina, muovendosi in un ambito molto delicato, bisogna saper bilanciare la libera circolazione delle persone con l'ordine pubblico applicato nei singoli Stati.
Sulla vicenda poi della produzione degli effetti riguardo le Unioni Civili nel nostro Paese, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha riconosciuto la formazione di questa nuova famiglia ed ha redarguito l'Italia che al riguardo non si è ancora dotata di una legge sulla materia.
Ovviamente, ha detto Panella, questo non vuol dire che l'Europa imponga all'Italia di produrre una legge che riconosca le unioni civili tra persone dello stesso sesso, equiparandole al matrimonio, ma di regolamentare la materia.
A questo punto, la docente ha commentato alcune sentenze della Corte Europea a proposito, appunto, del rientro nel proprio Paese di un europeo assieme alla sua famiglia composta da un altro membro dello stesso sesso.
Alla Romania, che non prevede nel suo Ordinamento tale situazione, la Corte di Giustizia ha sentenziato di agevolare questo rientro nel presupposto che un matrimonio tra due persone dello stesso sesso che sia stato registrato in uno Stato che lo riconosce, in questo caso di trattava del Belgio, debba essere rispettato.
Comunque sia, è anche bene precisare che la situazione da esaminare varia da caso a caso.
Quindi, come accennavamo innanzi, la docente ha trattato del matrimonio poligamino che da noi, in Italia, è considerato reato e sulle problematiche relative ai figli nati da questo matrimonio che in altri Paesi è viceversa riconosciuto e normalmente praticato.
Da qui la necessità di consentire il ricongiungimento del coniuge e dei figli. Ovviamente ricongiungimento, per quantro riguarda l'Italia, di uno solo dei coniugi.
Infine, si è parlato della kafala, che è una forma di affidamento di minori praticata nei paesi islamici.
Se c'è un bambino che ha bisogno di protezione, viene affidato ad una famiglia fino a quando non diventi economicamente indipendente, per l'uomo, o fino a quando si sposi, per la donna.
Tutto questo senza che si venga a creare nessun rapporto con la nuova famiglia ospitante, né di adozione e né di affiliazione.
Questo bimbo può con questi principi essere affidato ad una famiglia italiana?
L'Ordinamento non lo prevede ma bisogna sempre considerare che vale l'applicazione del migliore interesse del bambino, best child's condition.
Sin qui l'esposizione della professoressa Panella.
Roberto Virzo, nel riprendere la parola ha ribadito che una famiglia che è codificata tale in uno Stato, va tutelata parimenti anche in altri Paesi soprattutto nell'interesse legittimo del minore la cui permanenza con i genitori rappresenta l'interesse prevalente anche nel nostro Ordinamento.
E qui la professoressa Panella ha aggiunto: Ovviamente se l'interesse prevalente del minore è riconosciuto, la stepchild adoption, altro termine tratto dall'inglese e che significa "adozione del figlio affine", questa vicenda che è uscita dalla porta del Parlamentro Italiano dopo tante polemiche, potrebbe così rientrare dalla finestra.
Antonella Tartaglia Polcini, nel suo intervento, molto apprezzato dalla stessa Panella, ha sottolineato, riferendosi ovviamente alla sua collega dell'Università di Messina, di come sia possibile semplificare, avendo padronanza della materia, un argomento molto complesso.
E legando il suo intervento al corso di studi in Diritto Civile che lei tiene con i suoi studenti sul concetto dell'autonomia negoziale, ha detto che si è dato conto quest'oggi anche al concetto di autodeterminazione.
Grazie all'intervento decisivo delle Corti e soprattutto della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha rotto barriere ideologiche, siamo riusciti a superare la impostazione iniziale che voleva la famiglia assoggettata completamente ad una iper regolmentazione dello Stato.
Il discorso legato poi alla tutela dei soggetti "deboli", i figli, all'interno del rapporto, è stata la stella polare dell'evoluzione del Diritto di Famiglia italiano.
Bisogna, infine, intendersi sul tema dell'ordine pubblico liddove, invece, una intesa non c'è.
In questa nozione non possono non rientrare i valori sommi cui è orientato un Ordinamento in un dato momento storico.
Perché, vedere contrapposto ancora oggi, nel 2018, l'interesse prevalente del minore all'ordine pubblico, fa venire la pelle d'oca.
Dal dialogo tra le Corti europee finiamo per illuminare i nostri giudici costituzionali che a volte si sono arroccati su posizioni un po' vetero-difensive e protettive e che non fanno altro che riecheggiare una esigenza di sovrastrutturare il potere dello Stato nazionale, in quanto tale, su istituti giuridici che non possono non tener conto di integrazioni che provengono da istanze culturali.
Insomma, ha concluso Tartaglia Polcini, gusci ordinamentali non ne abbiamo più, ma solo sfere aperte e trasparenti.

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