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Benevento, 23-05-2019 16:31 ____
Il Tribunale riconoscere il diritto alla continuita' al trattamento Aba dell'autismo ad un ragazzo di tredici anni
Il commento alla sentenza dell'Angsa Campania e del legale Paola Flammia
Redazione
  

L'Angsa Campania e il legale Paola Flammia, in una nota, hanno commentato la sentenza del Tribunale Benevento che ha visto riconoscere il diritto alla continuità al trattamento Aba dell'autismo ad un ragazzo di tredici anni.
"La decisione resa il 21 maggio scorso dal giudice Chiariotti del Tribunale di Benevento rappresenta - si legge - una pietra miliare per il corretto inquadramento delle cure da erogarsi globalmente a favore dei soggetti affetti da autismo nell'età adolescenziale.
Il caso di specie riguarda un ragazzo di tredici anni, curato con la terapia Aba sin dall’età di due, per il quale, dinanzi alle mancate risposte dell'Asl di appartenenza, si chiedeva l'accertamento del diritto alla continuità del trattamento Aba nonché, tenuto conto della difficile età adolescenziale nella quale stava entrando, un'intensificazione dello stesso almeno fino a 15 ore settimanali con la continuità delle medesime figure professionali, oltre le ore mensili di supervisione.
Ebbene, il giudice ha accolto in toto le richieste dei genitori ricorrenti risolvendo una serie di problematiche che sino ad ora non erano state mai affrontate da un giudice di merito, soprattutto con riferimento ad una fascia di età quale quella adolescenziale.
Innanzitutto, ha ribadito che non vi sia alcun dubbio in ordine al fatto che il trattamento Aba presenti "evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute" e, quindi, rientri a pieno titolo nei trattamenti garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Inoltre, dinanzi al rischio di una dimissione da tale trattamento, il giudice ha sancito il diritto alla continuità terapeutica con tale metodologia, considerato che una interruzione potrebbe determinare non solo un arresto dei progressi raggiunti, ma anche ad una regressione.
Ma l'importanza ancora maggiore della decisione in questione sta nei passaggi successivi laddove, richiamando il principio di appropriatezza della cura riguardo alle esigenze del caso specifico nonché quello della individualizzazione del trattamento, il giudice ha decretato che esso vada intensificato per almeno 15 ore mensili onde garantire al minore un maggior supporto in età preadolescenziale e permettergli di affrontare efficacemente i cambiamenti e le nuove problematiche, tipiche di tale età.
Importante è, poi, il riconoscimento della figura del supervisore ritenuta come parte integrante del percorso di cura ed assolutamente indispensabile in quanto sovraintende alla definizione del piano di assistenza svolto dall’equipe territoriale.
Allo stesso modo, di fondamentale rilievo è il riconoscimento del diritto alla continuità terapeutica delle figure professionali costituenti l'equipe multidisciplinare, in quanto, come sappiamo, l'eventuale inserimento di figure diverse nel percorso riabilitativo, consolidato da valide alleanze terapeutiche operatore-paziente, potrebbe causare finestre regressive adattive e/o la comparsa di problemi che andrebbero a vanificare le abilità e gli obiettivi raggiunti.
Infine, senza precedenti, è pure il riconoscimento della lunga durata del trattamento, ossia del fatto che il percorso terapeutico, essendo forgiato sul raggiungimento di obiettivi da raggiungere per l'intera fase adolescenziale, debba avere lungo termine, almeno fino al compimento del diciottesimo anno di età, in modo da potersi adattare progressivamente ai mutevoli bisogni del minore".

comunicato n.122535




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